Art. 2.
(Finalità del servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola).

      1. Il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola, nella sua struttura unitaria, concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione, di formazione anche professionale e di educazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative in regime di autonomia, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

 

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      2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprie direttive annuali, definisce la strategia politica di intervento in ordine all'attività del servizio, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
            3. Al termine di ogni biennio, il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, secondo le linee di indirizzo definite in apposite direttive del Ministro della pubblica istruzione.